Sezione I - Le Camere
Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
La storia
La redazione dell’art. 68 – soprattutto del secondo e del terzo comma – fu alquanto difficoltosa. Una parte dei costituenti – pur dichiarandosi d’accordo con la finalità dei due commi, ovvero impedire che a un deputato possa essere negato l’esercizio del proprio mandato a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria dettato da motivi di ordine politico – giudicò eccessiva l’introduzione dell’immunità anche nel caso di esecuzione di una sentenza penale.
I contrari alla formulazione dei due commi portarono come esempio il «caso limite» di un deputato confermato per «una serie di successive elezioni»: in quel caso, sostennero, sarebbe stato impossibile eseguire l’esecuzione di una condanna senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza.