Sezione I - Le Camere

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

La storia

Il dibattito si focalizzò sui commi primo e quarto. Il primo comma fu approvato in seguito ad una proposta dell’on. Costantino Mortati (Democrazia cristiana) il cui intento era evitare che «una maggioranza approfitti del fatto di essere tale per imporre nel regolamento eccessive limitazioni del diritto di discussione o altrimenti attentare al normale svolgimento dell’attività parlamentare».
Con il quarto comma, l’Assemblea volle affermare il carattere parlamentare della forma di governo italiana in cui la collaborazione fra Parlamento e Governo (compresa la partecipazione degli esponenti dell’Esecutivo ai lavori delle Camere e delle relative commissioni) era intesa come una condizione imprescindibile ai fini di una efficace amministrazione della cosa pubblica.
A differenza di altri ordinamenti costituzionali (quali, per esempio, quelli di Stati Uniti e Francia), l’ordinamento italiano non prevede l’incompatibilità fra il mandato parlamentare e gli incarichi di governo.

Il commento

Particolare importanza ha la questione dei regolamenti parlamentari: la loro «costruzione» si è articolata in tre fasi.