Sezione I - Le Camere
Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
La storia
Caduta, come abbiamo visto, l’ipotesi di dare vita a una «Assemblea Nazionale», l’articolo fu approvato senza discussione sia in sottocommisione che in Assemblea. Fu solamente osservato che la decisione della scelta del Presidente e dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati non significava «una preminenza di questa ultima sulla seconda Camera» (il Senato della Repubblica).