Sezione I - Le Camere

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

La storia

Caduta, come abbiamo visto, l’ipotesi di dare vita a una «Assemblea Nazionale», l’articolo fu approvato senza discussione sia in sottocommisione che in Assemblea. Fu solamente osservato che la decisione della scelta del Presidente e dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati non significava «una preminenza di questa ultima sulla seconda Camera» (il Senato della Repubblica).

Il commento

I presidenti di Camera e Senato – considerati un organo di garanzia super partes – hanno numerose prerogative.
Circa i rapporti con le rispettive Camere hanno i seguenti poteri: 1) di direzione dei lavori; 2) di controllo; 3) di nomina; 4) di attivazione delle funzioni parlamentari.
Circa i poteri previsti dalla legislazione ordinaria: 1) sono consultati dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento del Consiglio superiore della magistratura; 2) esprimono un parere per la revoca, il collocamento d’ufficio a riposo e l’allontanamento dei consiglieri e dei presidenti della Corte dei Conti; 3) ricevono le comunicazioni ai fini dell’erogazione dell’assegno vitalizio a favore di cittadini illustri in stato di necessità; 4) erogano i contributi ai partiti e ai movimenti per le spese elettorali e stabiliscono le sanzioni della decurtazione e della sospensione degli stessi contributi […].
Quanto alle prerogative costituzionali: 1) il Presidente del Senato svolge funzioni di supplenza nei casi in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere ai suoi compiti; 2) il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune; 3) i Presidenti convocano le rispettive Camere in via straordinaria; 4) il Presidente della Camera deve essere obbligatoriamente consultato dal Presidente della Repubblica in caso di scioglimento delle Camere e in merito alle consultazioni per la formazione dei governi.