Sezione I - Le Camere

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

La storia

L’articolo 62 fu approvato dall’Assemblea senza discussione. La convocazione automatica delle Camere fu ritenuta una prassi «pacifica», mentre il principio di autoconvocazione (secondo comma) era stato adottato già nel 1920 con la seguente modifica al regolamento: «Quando […] cinque commissioni permanenti […] deliberino, a maggioranza assoluta dei deputati rispettivamente iscritti, di chiedere che la Camera sia convocata per discutere determinati argomenti, oppure quando la metà più uno dei deputati in carica ne facciano analoga richiesta, il presidente della Camera provvede che essa sia riaperta non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui gli è pervenuta la richiesta […]».
Per quanto riguarda il terzo comma, la convocazione di diritto della seconda Camera fu decisa in seguito al carattere straordinario dell’autoconvocazione di una delle due Camere: poiché si trattava di discutere «motivi di una grande importanza», allora non si poteva «pensare che l’altra [Camera] non debba convocarsi».

Il commento

Esistono tre casi in cui le Camere sono convocate di diritto: 1) il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (per evitare una paralisi delle attività parlamentari); 2) per il loro insediamento; 3) quando una delle due Camere è convocata in via straordinaria.
La condizione essenziale per convocare le Camere è rappresentata dalla diramazione dell’ordine del giorno e del calendario dei lavori.
Quanto alla convocazione straordinaria, la dottrina ha discusso molto sulla prerogativa riservata al Presidente della Repubblica (mai esercitata): secondo gli orientamenti più recenti questa prerogativa è una funzione presidenziale poiché si configura «come un’ulteriore ed ultima soluzione nelle ipotesi in cui vi sia una potenziale crisi del sistema dovuta ad un’anomala inattività delle Camere non risolta al loro interno». Fino ad oggi, le Camere sono state convocate in via straordinaria solamente quattro volte (1968, 1979, 1992, 2005).