Titolo IV - Rapporti politici
Articolo 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
La storia
Il dibattimento fu particolarmente acceso sull’obbligatorietà del servizio militare. L’on. Giovanni Caporali (Gruppo Socialista dei lavoratori italiani) propose il seguente comma aggiuntivo: «Sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza».
La replica del relatore Umberto Merlin (Democrazia cristiana) fu netta: «Non possiamo accettare l’emendamento Caporali, perché in Italia una setta di obiettori di coscienza, come quella che esiste in Inghilterra […], non esiste, e non vedo perché dobbiamo stabilire il principio che l’on. Caporali propone. Rispettabile è lo scrupolo di coscienza, e già le nostre leggi ne tengono conto per i sacerdoti, ma non bisogna esagerarlo e sancirlo nella Costituzione, per non arrivare a conseguenze assai pericolose».
La discussione fu animata anche circa il significato del terzo comma, precisato dal relatore Merlin: «[…] domandare che l’ordinamento dell’esercito si informi allo spirito democratico che deve informare tutta la vita del Paese, è domandare cosa lecita. La democrazia è lo Stato […] di diritto del nostro Paese; domandare che l’esercito lo riconosca è fare opera d’unione e di concordia […]».