Titolo IV - Rapporti politici

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

La storia

La discussione sull’art. 50 si limitò all’esame di alcuni emendamenti – rigettati dall’Assemblea – volti a includere nel diritto di petizione anche «la denuncia di abusi e la rappresentazione di casi personali», nonché a includere anche gli enti pubblici fra i soggetti aventi diritto a presentare petizioni.
La formulazione originaria – «Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessità. Il Parlamento provvede a norma del Regolamento» – fu modificata nella forma sopprimendo l’ultima proposizione e sostituendo «ogni cittadino» con «tutti i cittadini» e «necessità di ordine generale» con «comuni necessità».

Il commento

L’art. 50 è riservato all’istituto della petizione. Questo istituto ha il compito di garantire ai cittadini l’esercizio di forme di democrazia diretta: chiunque, infatti, può indirizzare una petizione alle Camere, dove viene esaminata dalle diverse commissioni competenti. La Commissione competente può inviare la petizione al Governo, archiviarla o trasformarla in un progetto di legge.
L’istituto della petizione è stato utilizzato raramente e ha avuto un impatto quasi impercettibile sulla vita politica italiana. Attualmente, le Camere mostrano uno scarso interesse verso le petizioni, che solo in rari casi sono prese in considerazione e discusse in aula.
In una prospettiva futura, la petizione «tende a porsi quale surrogato a istituti (referendum abrogativo e iniziativa legislativa popolare) o a mezzi informali più efficaci, per rispondere ad una domanda sempre maggiore di canali di partecipazione democratica, al di fuori dell’intermediazione partitica».
L’istituto della petizione – aperto anche a chi non è in possesso della cittadinanza italiana – è previsto da quasi tutti gli statuti regionali e da un numero significativo di Comuni.