La storia
La discussione sull’art. 50 si limitò all’esame di alcuni emendamenti – rigettati dall’Assemblea – volti a includere nel diritto di petizione anche «la denuncia di abusi e la rappresentazione di casi personali», nonché a includere anche gli enti pubblici fra i soggetti aventi diritto a presentare petizioni.
La formulazione originaria – «Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessità. Il Parlamento provvede a norma del Regolamento» – fu modificata nella forma sopprimendo l’ultima proposizione e sostituendo «ogni cittadino» con «tutti i cittadini» e «necessità di ordine generale» con «comuni necessità».