Titolo IV - Rapporti politici
Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
La storia
In origine, l’articolo non prevedeva la possibilità che il diritto di elettorato attivo fosse riconosciuto ai cittadini italiani emigrati o residenti all’estero. Due diverse proposte in tal senso furono presentate dagli on. Giuseppe Piemonte (Gruppo Socialista dei lavoratori italiani) e Fernando Schiavetti (Gruppo autonomista), ma vennero rigettate in quanto le procedure necessarie erano considerate costose e di difficile realizzazione.
Il dibattimento si concentrò sul principio della obbligarietà del voto: emendamenti a favore dell’obbligarietà furono presentati dai democratico-cristiani Giulio Andreotti e Fiorentino Sullo, mentre proposte in senso contrario vennero avanzate dagli on. Francesco Colitto (Uomo Qualunque) e Renato Morelli (Unione democratica nazionale).
Alla fine, l’Assemblea si trovò concorde sulla formula «dovere civico», che fu giudicata «sufficientemente rassicurante sia per i sostenitori dell’obbligatorietà del voto sia per gli avversari, ma soprattutto per i primi».