Titolo IV - Rapporti politici

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

La storia

In origine, l’articolo non prevedeva la possibilità che il diritto di elettorato attivo fosse riconosciuto ai cittadini italiani emigrati o residenti all’estero. Due diverse proposte in tal senso furono presentate dagli on. Giuseppe Piemonte (Gruppo Socialista dei lavoratori italiani) e Fernando Schiavetti (Gruppo autonomista), ma vennero rigettate in quanto le procedure necessarie erano considerate costose e di difficile realizzazione.
Il dibattimento si concentrò sul principio della obbligarietà del voto: emendamenti a favore dell’obbligarietà furono presentati dai democratico-cristiani Giulio Andreotti e Fiorentino Sullo, mentre proposte in senso contrario vennero avanzate dagli on. Francesco Colitto (Uomo Qualunque) e Renato Morelli (Unione democratica nazionale).
Alla fine, l’Assemblea si trovò concorde sulla formula «dovere civico», che fu giudicata «sufficientemente rassicurante sia per i sostenitori dell’obbligatorietà del voto sia per gli avversari, ma soprattutto per i primi».

Il commento

L’art. 48 sancisce il principio dell’universalità del suffragio e inserisce la Repubblica italiana fra gli ordinamenti a vocazione democratico-pluralista in quanto vieta tutte le forme di discriminazione fondate sul censo, sull’istruzione e sul sesso.
Il diritto di voto è garantito a tutti i cittadini in possesso della cittadinanza formale e forniti della capacità di agire (ovvero, che abbiano compiuto la maggiore età).
Il secondo comma enuncia le garanzie per l’esercizio democratico del voto individuate nei principi di personalità (il voto deve essere espresso in prima persona), di uguaglianza (tutti i voti espressi hanno «uguale peso e valore»), di libertà e segretezza (il voto è veramente libero quando nessuno può conoscerlo).
Quanto ai residenti all’estero, nel 2000 è stata approvata una legge costituzionale che garantisce l’effettività del voto ai cittadini italiani residenti all’estero: questi eleggono, in una speciale circoscrizione denominata «Estero», 12 deputati e 6 senatori.