Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
La storia
L’Assemblea approvò l’articolo memore dei disastri monetari affrontati dall’Italia nel periodo fra le due guerre mondiali. L’on. Tommaso Zerbi (Democrazia cristiana) – il proponente della formula definitiva – ricordò espressamente la «tragedia di tutta la nostra generazione di piccoli risparmiatori che negli ultimi trent’anni o poco più ha veduto il potere di acquisto della lira ridotto a un centoquarantesimo della lira del 1913».
Il rimedio proposto era quello dell’investment trust («investimento di fondi fiduciari»): «[…] organismo di concentrazione del risparmio, capace di attuare accorti assortimenti di investimento e di rischi azionari ed obbligazionari, pronto a mutare tempestivamente gli investimenti medesimi in rapporto alle mutabili tendenze del mercato monetario e finanziario».