Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 43
Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
La storia
Circa l’art. 43 la discussione si incentrò su due proposte di emendamenti. La prima – a opera dell’on. Epicarmo Corbino (Gruppo misto) – chiedeva la soppressione delle parole «o a comunità di lavoratori o di utenti» in quanto «espropriare dei privati per dare ad altri privati non dovrebbe corrispondere allo spirito della disposizione contenuta nell’articolo».
Posto in votazione, l’emendamento fu respinto. Il relatore Gustavo Ghidini (Partito socialista italiano) spiegò che «si tratta di comunità, di associazioni cioè; in sostanza di qualcosa che non è ancora un ente pubblico e ha caratteri che lo possono anche rendere perlomeno simile agli enti pubblici. Certo è che gli interessi di una comunità sono interessi diversi di quelli di una singola persona privata».
L’on. Francesco Colitto (Uomo Qualunque) propose che gli indennizzi venissero stabiliti dalla legge, ma il relatore Ghidini obiettò che «la legge dovrà stabilire soltanto i criteri in base ai quali si debba procedere alla determinazione degli indennizzi. Lo stabilire gli indennizzi sarà piuttosto compito o dell’autorità giudiziaria o dell’autorità amministrativa, volta per volta».