La storia
L’Assemblea discusse a lungo questo articolo: una parte dei costituenti era favorevole a non inserire il diritto di sciopero nella Carta, costituzionale rinviandone la regolamentazione alla legge ordinaria; un’altra parte era propensa a negare il diritto di sciopero. In modo particolare, un numero consistente di deputati era contrario allo sciopero dei lavoratori pubblici, tanto che l’on. Edoardo Clerici (Democrazia cristiana) propose – con l’obiettivo di impedire che gli scioperi potessero bloccare i «servizi essenziali alla vita collettiva» – di aggiungere il seguente comma: «L’assunzione di qualsiasi funzione pubblica implica rinuncia al diritto di sciopero».
La discussione fu sbloccata dall’on. Umberto Merlin (Democrazia cristiana) che propose la formulazione definitiva dopo averla tradotta «quasi letteralmente» dal preambolo della Costituzione francese del 1946. Nel presentare la sua proposta Merlin affermò: «[…] non è pensabile non fare una discriminazione allo scopo di escludere dal godimento di questo diritto i pubblici funzionari, perché se si dovesse ammettere lo sciopero degli agenti di polizia, dei carcerieri, dei magistrati […] non si darebbe allo Stato la dovuta forza e il dovuto prestigio».