Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
La storia
L’Assemblea costituente approvò il testo dell’art. 39 con l’obiettivo di evitare qualsiasi ingerenza dello Stato nella vita delle organizzazioni sindacali. La stesura dell’articolo obbedì alla precisa volontà di evitare che i sindacati potessero nuovamente essere sottoposti a un rigido controllo statale, così come era avvenuto durante il regime fascista (a questo proposito, l’on. democristiano Lodovico Benvenuti affermò che «la Costituzione deve in certo senso prendersi una rivalsa storica rispetto alla legge 3 aprile 1926 che sanciva precisamente il principio opposto»).
La discussione si concentrò sul quarto comma attraverso il quale i costituenti provarono a conciliare la piena libertà sindacale (cioè l’esistenza di più organizzazioni sindacali in concorrenza fra di loro) con il principio della rappresentanza unitaria in proporzione al numero degli iscritti (che, in sostanza, tende a favorire l’organizzazione avente il numero maggiore di organizzati).