Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
La storia
La formulazione dell’art. 38 fu particolarmente travagliata. Una parte consistente dei costituenti era contraria al fatto che lo Stato si accollasse il mantenimento di alcune categorie di cittadini. Alla fine l’Assemblea riconobbe l’obbligo dello Stato ad assicurare un livello dignitoso di vita agli inabili al lavoro e a coloro che erano «sprovvisti dei mezzi necessari per vivere», anche perché questa parte dell’articolo fu bilanciata dal quinto comma che non affidava allo Stato il monopolio dell’assistenza.
Alquanto animato fu anche il dibattito sul quarto comma: l’on. Oliviero Zuccarini (Gruppo repubblicano) sostenne la necessità di affidare ai lavoratori la gestione degli istituti previdenziali, mentre l’on. Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista) dichiarò di non poter accettare «un concetto privatistico di assicurazione». Il compromesso fu raggiunto intorno alla formula «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».