Titolo III - Rapporti Economici

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

La storia

La formulazione dell’art. 38 fu particolarmente travagliata. Una parte consistente dei costituenti era contraria al fatto che lo Stato si accollasse il mantenimento di alcune categorie di cittadini. Alla fine l’Assemblea riconobbe l’obbligo dello Stato ad assicurare un livello dignitoso di vita agli inabili al lavoro e a coloro che erano «sprovvisti dei mezzi necessari per vivere», anche perché questa parte dell’articolo fu bilanciata dal quinto comma che non affidava allo Stato il monopolio dell’assistenza.
Alquanto animato fu anche il dibattito sul quarto comma: l’on. Oliviero Zuccarini (Gruppo repubblicano) sostenne la necessità di affidare ai lavoratori la gestione degli istituti previdenziali, mentre l’on. Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista) dichiarò di non poter accettare «un concetto privatistico di assicurazione». Il compromesso fu raggiunto intorno alla formula «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

Il commento

L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di Stato sociale voluta dall’Assemblea costituente in quanto impegna la Repubblica ad affrancare dalla «schiavitù del bisogno» tutti quei cittadini che si trovano a vivere condizioni di debolezza sociale ed economica.
Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l’assistenza e la previdenza. Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000 che definisce il «sistema integrato degli interventi e servizi sociali», ovvero «tutte le attività […] destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita».
Dal 1969 è stata istituita la pensione sociale (oggi assegno sociale) a totale carico dello Stato e destinata alle persone con più di 65 anni di età con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.
Quanto alla previdenza, i lavoratori – insieme al diritto alla retribuzione – acquisiscono anche il diritto alle prestazioni previdenziali (cioè, alla pensione) sulla base di un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali.