Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La storia
Il dibattito sull’art. 36 fu incentrato sul primo comma. Una parte dei deputati – essenzialmente quelli eletti nelle formazioni politiche di destra – criticò l’affermazione che le retribuzioni avrebbero dovuto essere commisurate alle esigenze familiari dei lavoratori e proposero, senza successo, di modificare il comma specificando che le retribuzioni avrebbero dovuto essere adeguate «alle possibilità dell’economia nazionale». I deputati comunisti si opposero alla formula «retribuzione proporzionata alla quantità e qualità» sostenendo che il contratto collettivo di lavoro determinava le retribuzioni «per categoria e per specializzazione» e non sulla base di «qualità o quantità». Al contrario, l’on. Amintore Fanfani (Democrazia cristiana) difese la formula poiché non si poteva escludere, in futuro, l’approvazione di contratti di lavoro contenenti norme per premiare «i lavoratori più solerti».
Gli altri due commi sanciscono il riconoscimento nella Carta costituzionale delle principali conquiste da parte dei lavoratori: il diritto a un orario di lavoro che non fosse «strumento di sfruttamento» e l’irrinunciabilità al riposo settimanale e alle ferie retribuite.