Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
La storia
La decisione di riservare un Titolo ai «rapporti economici» fu così spiegata dall’on. Meuccio Ruini (socialista, iscritto al Gruppo Misto): «Non vi può essere nessun pavido scrupolo che, un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori… La Costituzione non parla di protezione del lavoro. Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della società. Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per le conquiste e la regolazione dei diritti del lavoro».
Particolare importanza ebbe la formulazione del quarto comma, con il quale l’Assemblea volle garantire un’ampia tutela dell’emigrazione e favorire una graduale abolizione dei vincoli internazionali alla libertà di trasferimento dei lavoratori; il proponente della seconda parte del comma – on. Vittorio Foa (ex Partito d’Azione, iscritto al Gruppo autonomista) – sottolineò la volontà di combattere «il chiuso isolazionismo demografico» e «i divieti di immigrazione» così «dannosi» per i lavoratori italiani.