Titolo III - Rapporti Economici

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

La storia

La decisione di riservare un Titolo ai «rapporti economici» fu così spiegata dall’on. Meuccio Ruini (socialista, iscritto al Gruppo Misto): «Non vi può essere nessun pavido scrupolo che, un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori… La Costituzione non parla di protezione del lavoro. Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della società. Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per le conquiste e la regolazione dei diritti del lavoro».
Particolare importanza ebbe la formulazione del quarto comma, con il quale l’Assemblea volle garantire un’ampia tutela dell’emigrazione e favorire una graduale abolizione dei vincoli internazionali alla libertà di trasferimento dei lavoratori; il proponente della seconda parte del comma – on. Vittorio Foa (ex Partito d’Azione, iscritto al Gruppo autonomista) – sottolineò la volontà di combattere «il chiuso isolazionismo demografico» e «i divieti di immigrazione» così «dannosi» per i lavoratori italiani.

Il commento

L’art. 35 introduce la cosiddetta «Costituzione economica» mediante una forte affermazione del principio di tutela del lavoro. Il secondo comma introduce la prima attuazione del principio impegnando la Repubblica a curare la «formazione» e «l’elevazione professionale» dei lavoratori per garantire l’aspirazione di ciascuno «di raggiungere la preparazione e la competenza necessarie a svolgere un’attività consona alle proprie possibilità e aspirazioni».
La seconda attuazione è rappresentata dall’impegno dello Stato nella promozione di una legislazione sovranazionale del lavoro volta a tutelare i lavoratori italiani all’estero e, reciprocamente, i lavoratori stranieri in Italia.
La terza attuazione si traduce nella volontà di tutelare il lavoro italiano all’estero attraverso la firma di accordi in grado di garantire ai lavoratori italiani pari trattamento retributivo e garanzie sociali rispetto ai cittadini dei paesi ospitanti.