Titolo II - Rapporti Etico-Sociali
Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.
La storia
In origine l’art. 34 si apriva con questo comma: «Ogni cittadino ha il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e per l’adempimento dei compiti sociali». In seguito, furono approvati i primi due commi attuali perché l’Assemblea voleva sottolineare il principio dell’istruzione obbligatoria e gratuita.
I costituenti approvarono l’art. 34 con l’obiettivo di evidenziare l’obbligatorietà dell’istruzione dal 6° al 14° anno di età (Scuola elementare e Scuola media). Per i corsi successivi, la scuola restava «aperta a tutti» anche se il raggiungimento dei gradi più elevati era riservato, nelle intenzioni della Costituente, solamente ai «capaci e meritevoli». Quanto alle spese necessarie, i costituenti vollero sottolineare che queste sarebbero state coperte dalle famiglie dotate di mezzi oppure dallo Stato – attraverso borse di studio, assegni… – per le famiglie prive di mezzi.