Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.

La storia

In origine l’art. 34 si apriva con questo comma: «Ogni cittadino ha il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e per l’adempimento dei compiti sociali». In seguito, furono approvati i primi due commi attuali perché l’Assemblea voleva sottolineare il principio dell’istruzione obbligatoria e gratuita.
I costituenti approvarono l’art. 34 con l’obiettivo di evidenziare l’obbligatorietà dell’istruzione dal 6° al 14° anno di età (Scuola elementare e Scuola media). Per i corsi successivi, la scuola restava «aperta a tutti» anche se il raggiungimento dei gradi più elevati era riservato, nelle intenzioni della Costituente, solamente ai «capaci e meritevoli». Quanto alle spese necessarie, i costituenti vollero sottolineare che queste sarebbero state coperte dalle famiglie dotate di mezzi oppure dallo Stato – attraverso borse  di studio, assegni… – per le famiglie prive di mezzi.

Il commento

L’art. 34 esplicita, per tutti i cittadini, il diritto di accedere al sistema scolastico. La reale effettività dell’istruzione dell’obbligo viene garantita dal fatto che questa è gratuita, mentre quella dell’istruzione superiore viene assicurata dalla concessione di «provvidenze» a chi è privo di mezzi (purché si dimostri, però, capace e meritevole).
Nel 1994, una sentenza della Corte costituzionale (n. 454) ha ritenuto «ingiustificatamente discriminatoria» l’esclusione degli alunni delle scuole private dalla possibilità di ottenere una «provvidenza», in quanto l’adempimento dell’obbligo scolastico «non è necessariamente legato alla frequenza solo delle scuole pubbliche o di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale».
Nel 2005, un decreto legislativo (n. 76) ha modificato, estendendola, la durata dell’obbligo scolastico stabilendo che «la Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età».