Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La storia

L’Assemblea giunse all’approvazione del primo comma dopo un intenso dibattimento. La formula approvata fu scelta perché, come affermò l’on. Giuseppe Dossetti (Democrazia cristiana), l’Assemblea volle «assicurare non soltanto la libertà della manifestazione concettuale, ma anche l’effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strutturale dell’insegnamento».
Alquanto travagliata fu anche la discussione sul terzo comma e, in particolare, sulla locuzione «senza oneri per lo Stato». Il senso della formula fu illustrato dall’on. Epicarmo Corbino (Unione democratica nazionale): «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato».
Quanto al quarto comma, il relatore on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) spiegò: «Si è voluto soltanto sancire il principio che vi siano delle scuole non statali le quali, dando speciali garanzie di efficienza didattica, possano ricevere un particolare riconoscimento dallo Stato».

Il commento

Il primo comma dell’art. 33 mira ad evitare che lo Stato possa dirigere – stabilendone gli indirizzi – le attività artistiche e la ricerca scientifica. Allo stesso tempo viene ribadito il principio della libertà di insegnamento che consente al docente di svolgere la sua attività senza vincoli di natura religiosa, ideologica e politica, ma con l’obbligo di rispettare la libertà di opinione degli allievi.
L’articolo sancisce anche la libertà di istruzione: lo Stato, infatti, non detiene il monopolio dell’istruzione ed è possibile l’istituzione di scuole da parte di «enti e privati» purché questo non comporti «oneri per lo Stato». Sull’interpretazione della locuzione «senza oneri per lo Stato», la giurisprudenza è divisa: un orientamento sostiene che ciò imponga il divieto di concedere qualsiasi forma di finanziamento pubblico alle scuole private; un secondo orientamento afferma che la locuzione escluda il finanziamento diretto dell’iniziativa privata, ma conceda allo Stato la possibilità di sostenere gli istituti privati attraverso la concessione di facilitazioni fiscali oppure di forme di assistenza economica alle famiglie che optano per l’istruzione privata (ciò sarebbe reso possibile dal ridimensionamento degli alunni delle scuole pubbliche che si traduce in un risparmio per il bilancio statale).