Titolo II - Rapporti Etico-Sociali
Articolo 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La storia
L’Assemblea giunse all’approvazione del primo comma dopo un intenso dibattimento. La formula approvata fu scelta perché, come affermò l’on. Giuseppe Dossetti (Democrazia cristiana), l’Assemblea volle «assicurare non soltanto la libertà della manifestazione concettuale, ma anche l’effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strutturale dell’insegnamento».
Alquanto travagliata fu anche la discussione sul terzo comma e, in particolare, sulla locuzione «senza oneri per lo Stato». Il senso della formula fu illustrato dall’on. Epicarmo Corbino (Unione democratica nazionale): «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato».
Quanto al quarto comma, il relatore on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) spiegò: «Si è voluto soltanto sancire il principio che vi siano delle scuole non statali le quali, dando speciali garanzie di efficienza didattica, possano ricevere un particolare riconoscimento dallo Stato».