Titolo II - Rapporti Etico-Sociali
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
La storia
Circa l’art. 32, la discussione si soffermò sul secondo comma, la cui formula venne approvata allo scopo di vietare le tecniche sperimentali di cura senza l’esplicita accettazione da parte del paziente. La locuzione «se non per disposizione di legge» era riferita ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute pubblica (come, per esempio, le vaccinazioni), ma anche in questo caso i costituenti vollero rendere esplicito il divieto a superare i limiti imposti dal «rispetto della persona umana».
Così l’on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) spiegò le finalità del secondo comma: «[…] si vuole soltanto vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento del genere [il riferimento riguardava la pratica della sterilizzazione]. I casi invece di carattere generale da applicarsi a tutti i cittadini devono essere disposti per legge entro quei determinati limiti di rispetto della dignità umana».