Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La storia

Circa l’art. 32, la discussione si soffermò sul secondo comma, la cui formula venne approvata allo scopo di vietare le tecniche sperimentali di cura senza l’esplicita accettazione da parte del paziente. La locuzione «se non per disposizione di legge» era riferita ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute pubblica (come, per esempio, le vaccinazioni), ma anche in questo caso i costituenti vollero rendere esplicito il divieto a superare i limiti imposti dal «rispetto della persona umana».
Così l’on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) spiegò le finalità del secondo comma: «[…] si vuole soltanto vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento del genere [il riferimento riguardava la pratica della sterilizzazione]. I casi invece di carattere generale da applicarsi a tutti i cittadini devono essere disposti per legge entro quei determinati limiti di rispetto della dignità umana».

Il commento

L’art. 32 definisce espressamente la «salute» come un diritto fondamentale dell’individuo che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un «legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto».
In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto ticket) – è stato realizzato solamente nel 1978.
La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come «semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico».
A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute. La protezione costituzionale del diritto alla salute si ricollega, quindi, alla protezione costituzionale del diritto all’ambiente, inteso come «habitat naturale dell’uomo comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali di cui si egli si vale».