Titolo II - Rapporti Etico-Sociali
Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
La storia
Il dibattimento sull’art. 30 si concentrò intorno alla questione dei diritti da garantire ai figli nati all’interno e all’esterno del matrimonio. Alla fine, l’Assemblea si trovò concorde sulla necessità di garantire a tutti i figli la tutela giuridica e sociale.
Circa la prima, l’on. Mario Zotta (Democrazia cristiana) affermò: «Noi dovremmo garantire al figlio naturale, il quale si trovi di fronte a genitori non legati da vincolo di matrimonio, una protezione giuridica pari a quella del figlio legittimo».
Quanto alla tutela sociale l’on. Camillo Corsanego (Democrazia cristiana) affermò: «[…] hanno diritto questi figli naturali di vedere cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e civile, hanno soprattutto diritto, specialmente i bambini nelle scuole, di vedere cancellato dalla loro pagella scolastica quel figlio di N.N. che rappresenta per loro un tremendo marchio di inferiorità di fronte ai propri compagni».