Titolo II - Rapporti Etico-Sociali
Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
La storia
Il dibattito sull’art. 29 si concentrò su un emendamento al secondo comma che chiedeva all’Assemblea di approvare il principio dell’indissolubilità del matrimonio. In aula si scontrarono due orientamenti: il primo favorevole a sancire l’indissolubilità del matrimonio come tutela per l’istituto della famiglia e per impedire l’eventuale introduzione del divorzio; il secondo contrario a proclamare in quanto non vi erano i presupposti politici per giustificare un simile provvedimento (durante la discussione nessun costituente prese la parola per proporre o difendere il divorzio). L’Assemblea votò a scrutinio segreto la soppressione dell’emendamento con 194 voti a favore e 191 contrari.
Altra questione assai discussa fu la definizione di famiglia come «società naturale». Il relatore Camillo Corsanego (Democrazia cristiana) spiegò il senso della definizione evidenziando «la preesistenza del diritto originario e imprescrittibile che ha la famiglia per la sua costituzione, finalità e difesa» e sostenendo che lo Stato «non crea questo diritto che è preesistente, ma lo riconosce, lo tutela e lo difende».