Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La storia
L’art. 28 fu approvato dopo un’accesa discussione. L’Assemblea, infatti, era divisa fra coloro che consideravano la responsabilità dello Stato per i fatti commessi dai propri dipendenti diretta (per fatto proprio) e coloro che la ritenevano indiretta (per fatto altrui).
Secondo i primi, lo Stato non poteva essere giudicato responsabile dell’insuccesso dei «suoi sforzi» e non poteva rispondere della «cattiva scelta dei suoi dipendenti». Secondo i secondi, invece, quando i dipendenti dello Stato commettevano mancanze o danneggiavano i cittadini « per errore o per dolo» era lo Stato stesso a aver «mancato e danneggiato» e, quindi, era obbligato a riparare.
Alla fine l’Assemblea riuscì a trovarsi concorde sulla responsabilità indiretta che imponeva allo Stato di risarcire i danni causati dai suoi dipendenti «secondo quanto stabilito dalla legge civile».