La storia
Con questo articolo, i costituenti vollero ribadire alcuni principi di grande importanza: il divieto di istituire giudici straordinari o speciali (i tribunali «speciali», solitamente, sono uno strumento utilizzato dai regimi autoritari per reprimere e scoraggiare il dissenso); la possibilità di punire un reato solamente attraverso una legge preesistente; il divieto di emettere condanne in assenza di un regolare processo.
Così l’on. Giovanni Leone (Democrazia cristiana) spiegava il significato delle disposizioni contenute nell’articolo: «Quando si parla di fatto, nella scienza giuridica e nella legislazione è controversa la nozione. Per alcuni fattoè sia l’azione che l’evento, per altri è solo l’azione. Se noi diciamo che si può punire soltanto in forza di una legge che sia in vigore nel momento in cui si commette il fatto, questa formula potrebbe prestarsi a una applicazione pericolosa; cioè a far ritenere che basti, per punire un soggetto, che la legge sia andata in vigore prima dell’evento, anche dopo l’azione. Ora la norma deve preesistere all’azione, in quanto è nell’azione che si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge. Per questo profilo tecnico e perché non vi sia equivoco, vogliamo che si stabilisca in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all’evento, ma anche all’azione».