Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
La storia
Approvando questo articolo, i costituenti vollero che la Costituzione garantisse esplicitamente a tutti i cittadini – anche a quelli che non disponevano dei mezzi finanziari necessari per retribuire le prestazioni di un avvocato di fiducia – il diritto alla difesa.
Particolarmente innovativa fu l’introduzione del quarto comma che riconosceva alle vittime di errori giudiziari il diritto ad essere indennizzate dallo Stato. L’introduzione del comma – approvato dall’Assemblea senza dichiarazioni perché accettato di buon grado da tutti i costituenti – nel testo dell’art. 24 fu salutata dall’on. Bellavista (Unione democratica nazionale) con queste parole: «Questo diritto, evidentemente, deve essere circondato da garanzie, da forme, da modi, che lo rendano veramente alta affermazione di giustizia. Affermando il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, noi affermiamo una cosa veramente grandiosa, che supera ogni ideologia particolare, perché investe l’ideologia di tutti: la creatura umana è una cosa sacra e diventa sublime quando è stata ingiustamente calpestata».