Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
La storia
Approvando questo articolo, l’Assemblea costituente volle ribadire e precisare il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Con l’art. 22 i costituenti introdussero nell’ordinamento italiano uno dei principi fondamentali dei moderni Stati di diritto, ovvero che, in una democrazia, la ‘morte civile’ non può essere in alcun modo accettata.
Approvando l’articolo, la Costituente sottolineò come la legge avrebbe potuto stabilire limitazioni alla capacità giuridica dei cittadini, quali alcuni divieti di azione (per esempio, l’interdizione dagli uffici pubblici) o sanzioni più gravi (la perdita della patria potestà).
Molto dibattuta fu la questione della privazione della cittadinanza per «motivi politici»: vi era, infatti, il timore che questa formula potesse impedire al legislatore di prevedere la perdita della cittadinanza come sanzione per quei cittadini eventualmente condannati per reati puniti dal Codice penale come «politici» (per esempio, le attività di spionaggio a vantaggio di uno Stato straniero).