Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
La storia
La prima formulazione dell’articolo prevedeva una diversa conclusione che recitava: «purché non si tratti di principî o di riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume». L’Assemblea decise di sopprimere le parole «principî» e «ordine pubblico»: la prima per evitare che un eventuale divieto riguardasse un giudizio di merito sui principi espressi dalle diverse religioni; le seconde per la preoccupazione che, in futuro, fosse possibile limitare la libertà religiosa adducendo come motivo la tutela dell’ordine pubblico.
Nel corso della discussione l’on. Arturo Labriola (Unione democratica nazionale, d’ispirazione liberale) propose un emendamento volto a dichiarare «pienamente libere» le organizzazioni dirette a diffondere il «pensiero laico o estraneo a credenze religiose», che non fu approvato in quanto secondo la maggioranza dell’Assemblea erano già garantite dagli articoli 21 (libertà di manifestare il proprio pensiero) e 33 («L’arte e la scienza sono libere»).