Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
La storia
Circa l’art. 18 il dibattito riguardò principalmente il divieto di costituire associazioni segrete e di carattere militare. Circa le seconde, la formulazione venne approvata dopo due dichiarazioni degli onorevoli Aldo Moro (Democrazia cristiana) e Lelio Basso (Partito socialista italiano). Il primo affermò: «Va specificato che non si intendono vietate quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale. Dovrebbe essere chiaro anche per il futuro legislatore che il divieto si intende per quelle associazioni che perseguano un addestramento militare vero e proprio e che siano pronte a impugnare le armi». Basso aggiunse: «Per associazioni a carattere militare devono intendersi quelle organizzazioni in cui lo spirito dell’individuo viene sottoposto a una disciplina militare e all’associato si impone di rinunciare alla propria libertà individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell’associazione».
Quanto alle associazioni segrete, la disposizione venne approvata solamente dopo che i relatori rassicurarono l’assemblea sul fatto che le associazioni previste dall’articolo erano esclusivamente «quelle veramente segrete».