Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
La storia
In origine, il testo dell’articolo iniziava con «Tutti hanno diritto…». In sede di coordinamento finale fu deciso, invece, che il diritto di riunione doveva essere riconosciuto solamente ai cittadini italiani.
Il dibattito si incentrò intorno all’obbligatorietà o meno del preavviso (ovvero, sull’obbligo di comunicare sempre in anticipo lo svolgimento della riunione): in un primo momento, infatti, il progetto prevedeva l’obbligatorietà del preavviso per le riunioni da tenere sia nei luoghi pubblici (piazze, strade…) che in quelli aperti al pubblico (teatri, cinema, impianti sportivi…).
In un secondo momento, fu deciso di mantenere l’obbligatorietà per i luoghi pubblici e di limitarla per i luoghi aperti al pubblico solamente ai casi di «pericolo per la pubblica incolumità». Infine, l’Assemblea approvò la formulazione finale che escludeva l’obbligatorietà del preavviso per le riunioni che si svolgevano nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico.