Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
La storia
L’Assemblea costituente approvò il primo comma senza alcuna obiezione. Le parole «in qualsiasi parte del territorio nazionale» furono inserite per rendere inequivocabilmente esplicito che le Regioni non potevano in alcun modo porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini. I costituenti vollero che apparisse molto chiaro il divieto di limitare la libertà di circolazione per ragioni politiche, in modo che fosse «stabilita una tutela di fronte alla delinquenza comune, ma non per motivi di carattere politico».
Maggiore dibattito suscitò la formulazione del secondo comma, in quanto le parole «salvo gli obblighi di legge» facevano immaginare la possibilità che l’effettivo esercizio del diritto potesse essere subordinato alla volontà del legislatore. Nel corso dei lavori fu chiarito che la parola «obblighi» si riferiva solamente alle formalità burocratiche relative al rilascio e all’esibizione dei passaporti.