Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La storia
Approvando l’art. 14, l’Assemblea costituente volle sottolineare che l’inviolabilità del domicilio godeva di una tutela identica a quella stabilita per la persona. Ciò significava che per accedere a un domicilio era necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che poteva emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge.
Il dibattito si concentrò sulle ispezioni riguardanti gli accertamenti fiscali. L’onorevole Roberto Lucifero (Blocco nazionale della libertà, d’ispirazione monarchica e conservatrice) propose di limitare le ispezioni per scopi fiscali «ai luoghi diversi dall’abitazione ove la persona esplichi la sua attività». Alla proposta si oppose il relatore dell’articolo, l’onorevole Lelio Basso (Partito socialista italiano), affermando che «non v’è nessuna ragione di accettare la distinzione fra casa privata e ufficio. […] Per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, se si accettasse la proposta dell’on. Lucifero, noi favoriremmo le frodi fiscali, perché basterebbe portare i registri a casa per impedire gli accertamenti».