Titolo I - Rapporti Civili
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La storia
L’Assemblea costituente – memore dell’annullamento dei diritti di libertà a opera del regime fascista – decise di aprire la prima parte della Costituzione con un articolo dedicato alla libertà personale, intesa come condizione indispensabile per poter godere di qualsiasi altra libertà.
Il Comitato di redazione della Costituzione, allo scopo di prescrivere un identico iter normativo, propose una formulazione che riuniva in un solo articolo le disposizioni relative alle tre classiche inviolabilità, ovvero della persona (art. 13), del domicilio (art. 14) e della corrispondenza (art. 15). L’Assemblea costituente, però, decise di dedicare un articolo apposito a ciascuna delle tre inviolabilità.
Circa l’art. 13, il dibattito si concentrò sull’ultimo comma che introduceva il concetto di libertà provvisoria, sancita dalle costituzioni liberali quali, per esempio, quella degli Stati Uniti d’America. Di fatto, i costituenti affermarono la necessità che l’ordinamento giudiziario italiano stabilisse un limite all’attesa dell’imputato detenuto: qualora esistesse una prova sicura di responsabilità dell’imputato questo doveva essere rinviato a giudizio in tempi rapidi, altrimenti doveva essere scarcerato per assoluzione oppure rilasciato provvisoriamente in attesa del processo (libertà provvisoria).