Principi fondamentali
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
La storia
L’articolo fu approvato dopo una complessa discussione. Il problema principale era rappresentato dalla regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Mentre la Chiesa cattolica era stata definita indipendente e sovrana (art. 7), le altre confessioni avevano una sovranità limitata in quanto: 1) il loro statuto non doveva contrastare con l’ordinamento giuridico italiano; 2) il loro rapporto con lo Stato veniva regolato non attraverso la Costituzione, ma con legge ordinaria (ciò significava che per modificare il rapporto era sufficiente un normale procedimento legislativo); 3) lo Stato italiano, inoltre, non aveva l’obbligo costituzionale di regolamentare i rapporti con una Chiesa diversa da quella cattolica.
Questi problemi furono sanati, in parte, da un nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (18 febbraio 1984). La nuova intesa abrogò il principio che indicava la religione cattolica come religione di Stato e riconobbe uguale libertà a tutte le confessioni religiose. In questo modo trovò attuazione il principio del pluralismo confessionale stabilito dal primo comma dell’art. 8.