Principi fondamentali

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La storia

L’art. 7 fu quello più a lungo discusso dall’Assemblea Costituente. La formula del primo comma derivò dall’unificazione di due diverse proposte, firmate rispettivamente dal vicesegretario della Democrazia cristiana Giuseppe Dossetti («Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce perciò come originari l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l’ordinamento della Chiesa») e dal segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti («Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa»).
L’Assemblea, approvando la formula unificatrice, decise di tracciare una chiara distinzione tra ordinamenti che coesistono su territori diversi (lo Stato italiano e gli altri Stati) e ordinamenti presenti sullo stesso territorio (Stato italiano e Chiesa cattolica).
Inoltre, sempre dopo una lunga e accesa discussione, l’Assemblea riconfermò la validità dei Patti Lateranensi (firmati l’11 febbraio 1929 tra stato fascista e Santa Sede) e stabilì che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa dovevano comunque essere regolati da intese concordate.

Il commento

Secondo numerosi commentatori, l’art. 7 – frutto del compromesso fra i partiti della sinistra e le forze cattoliche – presenta un profilo giuridico alquanto approssimativo. Il primo comma, infatti, utilizza nozioni (quelle di indipendenza e sovranità) che, presupponendo l’elemento della territorialità, mal si adattano a definire le relazioni della Chiesa con l’ordinamento statuale.
La formulazione approssimativa dell’art. 7 ha finito per rendere difficoltosa la definizione del principio di laicità dello Stato: secondo la Corte Costituzionale (203/1989) la laicità non implica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».
Inoltre, l’articolo stabilisce una differenza giuridicamente rilevante fra l’ordinamento canonico della Chiesa cattolica (esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione) e gli ordinamenti confessionali delle altre religioni (riconosciuti solamente a livello amministrativo o legislativo)
 L’impianto dell’art. 7, infine, rende ancora attuale la questione delle ingerenze politiche della Chiesa: alcuni commentatori considerano le prese di posizione delle gerarchie cattoliche in merito a questioni inerenti la vita politica italiana come «interferenze non giuridicamente perseguibili»; altri, invece, «questioni di diritto internazionale» da risolvere per via diplomatica.