Principi fondamentali
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
La storia
In origine, questo articolo doveva costituire l’introduzione al Titolo Vdella Parte seconda. Fu deciso di spostarlo fra i Principi fondamentaliperché secondo la maggioranza dei costituenti il suo testo completava la caratterizzazione costituzionale della Repubblica. Approvando l’art. 5, l’Assemblea Costituente volle sottolineare il carattere regionale dello Stato italiano: per questo – assieme alla riaffermazione della natura unitaria e indivisibile della Repubblica – sottolineò l’importanza del principio autonomista (secondo il quale Regioni, Province e Comuni acquisivano il diritto di regolamentare autonomamente determinate materie) e del decentramento amministrativo dei servizi dello Stato.
La Regione fu istituita con il duplice obiettivo di permettere ai cittadini di partecipare più da vicino alla vita politica locale e di contrastare i movimenti antiunitari (come quelli che, all’indomani della seconda guerra mondiale, si svilupparono in Sardegna e in Sicilia).