Principi fondamentali

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

La storia

In origine, questo articolo doveva costituire l’introduzione al Titolo Vdella Parte seconda. Fu deciso di spostarlo fra i Principi fondamentaliperché secondo la maggioranza dei costituenti il suo testo completava la caratterizzazione costituzionale della Repubblica. Approvando l’art. 5, l’Assemblea Costituente volle sottolineare il carattere regionale dello Stato italiano: per questo – assieme alla riaffermazione della natura unitaria e indivisibile della Repubblica – sottolineò l’importanza del principio autonomista (secondo il quale Regioni, Province e Comuni acquisivano il diritto di regolamentare autonomamente determinate materie) e del decentramento amministrativo dei servizi dello Stato.
La Regione fu istituita con il duplice obiettivo di permettere ai cittadini di partecipare più da vicino alla vita politica locale e di contrastare i movimenti antiunitari (come quelli che, all’indomani della seconda guerra mondiale, si svilupparono in Sardegna e in Sicilia).

Il commento

L’art. 5 fissa i principi di unità e di coordinamento dell’ordinamento giuridico italiano. La giurisprudenza ne ha interpretato il testo in modo tale da stabilire la prevalenza delle esigenze di carattere unitario su quelle locali e da riaffermare il principio di leale collaborazione nei rapporti fra lo Stato e le Regioni. Il principio di unità, infatti, sancisce l’unificazione normativa fra Stato, Regioni, Province e Comuni, tutti inseriti e integrati nel sistema di valori individuato dalla Costituzione.
Quanto al concetto di indivisibilità, la giurisprudenza lo ha inteso come il divieto di dividere il territorio italiano in più Stati (non è ammessa, quindi, neppure la secessione): si tratta di un limite assoluto in quanto l’indivisibilità presuppone l’illegalità di qualsiasi attività volta a disgregare o a frazionare il territorio della Repubblica.
Circa il sistema delle autonomie, la giurisprudenza appare concorde nell’affermare che questo è disegnato da livelli di governo formati da enti locali autonomi, cioè in grado di dotarsi di un proprio indirizzo amministrativo e politico volto al pieno soddisfacimento delle esigenze della collettività rappresentata.