Principi fondamentali
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La storia
Nel progetto originario, questo articolo faceva parte del Titolo sui Rapporti economici. In un secondo momento, fu deciso di inserirlo fra i Principi fondamentaliper sottolineare che il «diritto al lavoro» non rappresentava una norma giuridica, ma un principio programmatico, un invito al legislatore affinché si adoperasse per rendere possibile una politica volta alla riduzione della disoccupazione e a promuovere la piena occupazione (ovvero, garantire un lavoro a ciascun cittadino).
Il secondo comma fu approvato dopo un acceso dibattito. In origine, infatti, l’art. 4 prevedeva un terzo comma che stabiliva una sanzione – la decadenza dall’esercizio dei diritti politici (per esempio, il diritto di voto e di eleggibilità) – per quei cittadini che non avessero adempiuto al dovere di lavorare. Il terzo comma fu soppresso dall’Assemblea con una votazione a scrutinio segreto (235 favorevoli, 120 contrari). Dopo la soppressione, il secondo comma assunse un significato di principio morale e, per questo, non si prevedeva più alcuna sanzione per la sua inadempienza.