Principi fondamentali

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La storia

Nel progetto originario, questo articolo faceva parte del Titolo sui Rapporti economici. In un secondo momento, fu deciso di inserirlo fra i Principi fondamentaliper sottolineare che il «diritto al lavoro» non rappresentava una norma giuridica, ma un principio programmatico, un invito al legislatore affinché si adoperasse per rendere possibile una politica volta alla riduzione della disoccupazione e a promuovere la piena occupazione (ovvero, garantire un lavoro a ciascun cittadino).
Il secondo comma fu approvato dopo un acceso dibattito. In origine, infatti, l’art. 4 prevedeva un terzo comma che stabiliva una sanzione – la decadenza dall’esercizio dei diritti politici (per esempio, il diritto di voto e di eleggibilità) – per quei cittadini che non avessero adempiuto al dovere di lavorare. Il terzo comma fu soppresso dall’Assemblea con una votazione a scrutinio segreto (235 favorevoli, 120 contrari). Dopo la soppressione, il secondo comma assunse un significato di principio morale e, per questo, non si prevedeva più alcuna sanzione per la sua inadempienza.

Il commento

L’art. 4 ha posto al legislatore notevoli problemi di interpretazione perché il lavoro non è semplicemente un’attività che concorre al «progresso» della società, ma costituisce la fonte di sostentamento dell’individuo. Nel corso degli anni si sono scontrati due indirizzi giurisprudenziali: uno ha fatto coincidere il primo comma dell’art. 4 con il diritto ad avere un posto di lavoro e a conservarlo; l’altro ha identificato il diritto al lavoro in un principio volto a vincolare le istituzioni e la collettività all’obiettivo programmatico di assicurare a ogni individuo lo svolgimento di un’attività idonea a consentirgli una dignitosa qualità di vita.
La più importante applicazione dell’art. 4 si è avuta con la Legge 300/1970 nota come Statuto dei lavoratori: questo provvedimento ha stabilito fondamentali norme a tutela dei diritti personali e sindacali (favorendo l’attività dei sindacati nei luoghi di lavoro). Inoltre, lo Statuto ha posto dei precisi limiti ai poteri degli imprenditori e ha imposto il rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori subordinati.