Principi fondamentali

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La storia

L’Assemblea costituente inserì questo articolo – dal contenuto essenzialmente programmatico – fra i diritti fondamentali nella convinzione che il principio di uguaglianza dovesse rappresentare il cuore della Carta costituzionale e uno dei criteri fondamentali sui quali fondare l’ordinamento giuridico dello Stato italiano. La finalità dei costituenti era quella di affermare con forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano impedito a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale.
Per questo motivo si vollero indicare già nel primo comma dell’art. 3 alcuni di questi impedimenti (la diversità di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche) e inserire l’espressione «condizioni personali», che rimarcava la volontà di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche del singolo cittadino (durante i lavori preparatori, per esempio, si fece riferimento alla cecità, affermando espressamente che questa non doveva rappresentare una condizione discriminante).

Il commento

L’art. 3 introduce i principi di uguaglianza formale (ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge) e di uguaglianza sostanziale (ovvero, l’uguaglianza effettiva fra i cittadini). Poiché nella realtà quotidiana esistono numerosi fattori di disuguaglianza, l’art. 3 affida alla Repubblica il compito di ridurre le disparità sociali tra i cittadini. In sostanza, la Costituzione dice che per uguaglianza non si può intendere solamente quella formale davanti alla legge, ma anche l’equa distribuzione dei diritti (questi devono avere uguale valore per ciascun cittadino, a prescindere dalla sua posizione sociale).
Secondo la giurisprudenza più recente, alla luce dei principi costituzionali l’uguaglianza deve essere intesa non solamente come «uguale distribuzione di beni», ma anche come «uguale possibilità di acquisirli». Nel corso degli anni, inoltre, si è andata affermando un’interpretazione dell’art. 3 secondo cui la «pari dignità» della persona va intesa come un principio che impedisce qualsiasi forma di discriminazione.