Principi fondamentali
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La storia
L’Assemblea costituente inserì questo articolo – dal contenuto essenzialmente programmatico – fra i diritti fondamentali nella convinzione che il principio di uguaglianza dovesse rappresentare il cuore della Carta costituzionale e uno dei criteri fondamentali sui quali fondare l’ordinamento giuridico dello Stato italiano. La finalità dei costituenti era quella di affermare con forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano impedito a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale.
Per questo motivo si vollero indicare già nel primo comma dell’art. 3 alcuni di questi impedimenti (la diversità di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche) e inserire l’espressione «condizioni personali», che rimarcava la volontà di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche del singolo cittadino (durante i lavori preparatori, per esempio, si fece riferimento alla cecità, affermando espressamente che questa non doveva rappresentare una condizione discriminante).