Sezione I - Le Camere

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

La storia

Il dibattito sull’art. 55 si incentrò sulla scelta fra il sistema unicamerale e bicamerale.
I fautori del sistema unicamerale sostenevano che due Camere ripetono i loro poteri e finiscono per dar vita a un inutile doppione. I sostenitori del sistema bicamerale affermavano che una sola Camera può causare una «dittatura di assemblea» e un «assolutismo democratico».
L’Assemblea, dopo un acceso dibattimento, votò a favore di un sistema bicamerale (Camera dei deputati e Senato) e del criterio della parità fra le due Camere. L’on. Costantino Mortati (Democrazia cristiana), nell’affermare l’impossibilità di determinare a priori un diverso peso politico per le due Camere, dichiarò: «[…] questa diversità potrà affermarsi attraverso la prassi avvenire che potrà determinare in modo stabile, o di volta in volta, una maggiore influenza dell’una (Camera) rispetto all’altra e quindi corrispondentemente una maggiore remissività dell’una rispetto all’altra».
Quanto al secondo comma, la maggioranza dell’Assemblea si dimostrò contraria a istituire un organismo con poteri propri e un suo ufficio di presidenza (avrebbe dovuto chiamarsi Assemblea Nazionale) e decise che, in un numero limitato di casi (per esempio, l’elezione del Presidente della Repubblica), Camera e Senato si sarebbero riuniti in seduta comune assumendo il «glorioso e tradizionale» nome di «Parlamento».

Il commento

Secondo la più recente giurisprudenza, il dibattito sul superamento del bicameralismo perfetto (cioè su un Parlamento composto da due Camere aventi funzioni equivalenti) è ormai datato in quanto – per migliorarne l’efficienza – appare sufficiente che i progetti di riforma apportino i correttivi necessari ad accelerare l’iter di esame dei progetti di legge.
Per quanto concerne il Parlamento riunitoin seduta comune, la giurisprudenza e la dottrina hanno negato la sua «alterità» (cioè l’essere altro) rispetto alle due Camere, affermando che esso rappresenta semplicemente un «modo di riunione» di Camera e Senato. La dottrina più recente, però, tende a collocare il Parlamento in una posizione di «terzietà» rispetto alle due Camere (ovvero, le due Camere riunite sarebbero un organo distinto).
La Costituzione prevede i seguenti casi di riunione del Parlamento in seduta comune: elezione, messa in stato d’accusa e giuramento del Presidente della Repubblica; elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale; elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura; elezione dei cittadini sorteggiabili a giuduce aggregato.