Titolo III - Rapporti Economici

Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

La storia

I primi due commi furono approvati praticamente senza discussione. Circa il terzo comma, il dibattimento fu animato dalla proposta dell’on. Giuseppe Arata (Partito socialista di unità proletaria) di inserire il termine «piani» dopo «controlli», non allo scopo «di porre all’Assemblea una perentoria alternativa fra il sistema liberale e quello socialista, fra l’iniziativa economica privata e la coercizione burocratica di Stato, fra capitalismo nella sua forma pura e pianificazione integrale, ma di disciplinare quegli interventi o interventismi di Stato che oggi campeggiano in tutti i paesi».
L’economista liberale Luigi Einaudi (Unione democratica nazionale) – evidenziando come il principale problema dell’economia italiana fosse la presenza di forti monopoli, responsabili degli alti prezzi, della bassa produttività e, conseguentemente, della disoccupazione – propose l’aggiunta del seguente comma: «La legge non è strumento di formazione di monopoli economici; e ove questi esistano li sottopone al pubblico controllo a mezzo di amministrazione pubblica delegata o diretta». Posto in votazione, l’emendamento fu respinto.

Il commento

L’art. 41 delinea un modello a economia mista, in cui l’iniziativa privata convive con quella pubblica (lo Stato, cioè, non si limita a individuare i limiti entro i quali può muoversi l’iniziativa privata, ma opera anche come proprietario o gestore di aziende).
A partire dagli anni Novanta, però, il ruolo statale nell’economia si è andato ridimensionando in seguito a un programma di privatizzazioni mediante il quale numerose società controllate dallo Stato sono state cedute ai privati.
La formulazione indeterminata dell’art. 41 ha dato luogo a numerose controversie interpretative, che hanno riguardato il rapporto tra l’enunciazione di principio («l’iniziativa economica privata è libera») e le disposizioni limitative contenute nel secondo e nel terzo comma; il significato da attribuire a «utilità sociale» e «fini sociali»; la «posizione costituzionale» del testo (si vuole garantire solamente la «libertà di iniziativa economica privata» oppure stabilire una «norma generale» sull’attività economica?).